Le detrazioni per le spese mediche nella sanità privata non convenzionata con il SSN, a partire dal 1° gennaio 2020 saranno possibili esclusivamente se si è utilizzato un sistema di pagamento tracciabile. PCM accetta tutte le modalità previste.

Secondo la NUOVA LEGGE DI BILANCIO (LEGGE 27 dicembre 2019, n. 160 – Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.) a partire dal 1° gennaio 2020, per usufruire della detrazione fiscale sulle spese mediche (ad eccezione delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale)

Modalità di pagamento tracciabili per ottenere le detrazioni fiscali sulle spese mediche, a partire dal 1° gennaio 2020.

Riferimento normativo (fonte: Supplemento ordinario n. 45/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale – n. 304 del 30-12-2019)

Comma 679. Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e in altre disposizioni normative spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Comma 680. La disposizione di cui al comma 679 non si applica alle detrazioni spettanti in relazione alle spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici, nonché alle detrazioni per prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

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